Codice Deontologico dell’Operatore di Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. Il codice deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che l’operatore di Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda (di seguito chiamata Biodanza SRTA) deve osservare nell’esercizio della professione, quali che siano l’ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta, al fine di assicurare un elevato livello di tutela degli utenti e dei committenti.

2. L’osservanza dei principi in esso enunciati così come l’eventuale revisione, che si renda necessaria, da parte degli organi dell’Associazione all’uopo preposti, sono di fondamentale importanza per uno sviluppo pieno e coerente della professione e sono vincolanti per l’esercizio della stessa.
3.Ai fini del presente Codice Deontologico sono operatori di Biodanza coloro che hanno conseguito ufficialmente il titolo abilitante come definito nel regolamento interno di AIPOB SRTA.

4. L’operatore di Biodanza SRTA riconosce l’ambito del proprio lavoro nell’area della vitalità e del benessere, in quanto il suo compito si esplicita nel miglioramento della qualità della vita e nella stimolazione delle risorse vitali delle persone, favorendone stili di vita integrati e rispettosi degli altri e dell’ambiente.

5. La sua opera è imperniata sul concetto di prevenzione, sulla valorizzazione dell’equilibrio psico-fisico e sulla stimolazione delle risorse vitali dell’individuo attraverso l’applicazione del Modello Teorico e della metodologia in esso contenuta, elaborate personalmente da Rolando Toro Araneda in relazione al Principio Biocentrico quale parametro culturale di riferimento, in un sistema articolato da tre elementi di base: la musica, il movimento e la vivencia.

6. In conformità alla normativa statutaria riferita all’art. 2-item 3 della Legge n.4 del 14/01/2013 – “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, l’operatore di Biodanza SRTA è tenuto alla conoscenza, sottoscrizione e osservanza delle norme contenute nel presente codice deontologico, per essere o rimanere iscritto all’Associazione Internazionale Professionale degli Operatori di Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda (AIPOB). L’ignoranza di tali norme non lo esime dalle relative responsabilità e l’inosservanza darà seguito ad azioni di tutela della collettività, degli altri operatori soci e del Sistema Biodanza Rolando Toro Araneda, come previsto dallo statuto, finanche all’espulsione dall’Associazione.

Art. 2. Regole per l’esercizio della professione

1. Impegno etico.

– L’operatore di Biodanza SRTA si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza. Egli mantiene un comportamento corretto e leale con tutti, siano essi utenti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione della categoria e/o la validità e serietà della disciplina Biodanza.
– L’operatore in Biodanza SRTA è tenuto al rispetto dell’utente e della sua condizione psicofisica, e non può approfittare del rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
– L’operatore di Biodanza SRTA si astiene dall’intraprendere o dal proseguire la propria attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, possano renderle inadeguate o dannose alle persone a cui sono rivolte.
– L’operatore di Biodanza SRTA riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata formazione e, ove necessario, formale autorizzazione. – L’operatore di Biodanza SRTA avrà cura di non suscitare aspettative infondate nelle attese degli utenti, prestando particolare attenzione ad una corretta pubblicità delle proprie iniziative.
– L’operatore di Biodanza SRTA accetta solamente condizioni di lavoro che non compromettano il rispetto delle norme del presente codice.
– Nello svolgimento della sua attività didattica come insegnante tutor o didatta, l’operatore di Biodanza SRTA avrà cura di favorire negli allievi delle scuole di formazione e nei tirocinanti la conoscenza ed il rispetto delle norme contenute nel presente codice.

2. Impegno professionale.

– L’operatore di Biodanza SRTA adopera come strumento specifico della professione l’articolazione sistemica tra musica, movimento e vivencia, riconosce come valore culturale di riferimento il principio biocentrico e si impegna al rispetto della teoria e della metodologia del Sistema Biodanza di Rolando Toro Araneda, come dalle indicazioni riportate da Rolando Toro Araneda nel suo Orientamento Normativo.
– Nell’esercizio della professione, l’operatore di Biodanza SRTA rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia di coloro che si avvalgono del suo lavoro.
– L’operatore di Biodanza SRTA non opera discriminazioni in base a religioni, etnie, convinzioni politiche, nazionalità, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, estrazione sociale, stato socio-economico, età, condizione di diversa abilità.
– L’operatore di Biodanza SRTA esercita la libera professione direttamente in prima persona, senza pseudonimo. In tutte le sue azioni egli deve salvaguardare la serietà e la credibilità della sua professione.
– L’operatore di Biodanza SRTA, a tutela dell’utenza e della professione, è tenuto a mantenere un adeguato riserbo sull’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione, così come sull’utilizzo del “patrimonio musicale” nella combinazione degli esercizi previsti dalla metodologia di Biodanza.
– L’operatore di Biodanza SRTA svolge l’attività professionale che gli compete, senza sconfinare nell’ambito di pertinenza di altre professioni.
– L’operatore di Biodanza SRTA deve segnalare per iscritto all’Associazione l’esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.
– L’operatore di Biodanza SRTA si adegua alla normativa amministrativa e fiscale vigente, e si munisce di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
3. Segreto professionale.
– L’operatore di Biodanza SRTA è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti e/o informazioni apprese nell’ambito della sua professione e promuove negli utenti analogo comportamento di riservatezza nel rispetto della privacy che tutela lo svolgimento della vivencia di Biodanza.
4. Spazio professionale (si intende lo spazio di realizzazione dell’attività professionale).
– I locali in cui l’operatore di Biodanza SRTA svolge principalmente l’attività professionale devono corrispondere ai requisiti della legislazione vigente.
5. Aggiornamento professionale.
– L’operatore di Biodanza SRTA è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e a svolgere un’opera di aggiornamento e perfezionamento della sua professionalità attraverso attività di formazione permanente.

È a discrezione dell’operatore di Biodanza SRTA la determinazione dell’onorario. E’ tuttavia auspicabile che lo stesso si ispiri a criteri di equità e di riconoscimento del valore del servizio che si intende offrire, nel rispetto anche della professionalità degli altri operatori di Biodanza SRTA e degli onorari dagli stessi applicate nel medesimo territorio.

Art. 3. Rapporti con i colleghi

1. I rapporti tra operatori di Biodanza SRTA si ispirano ai principi del reciproco rispetto e sono improntati alla massima correttezza, lealtà, solidarietà professionale.
2. L’operatore di Biodanza SRTA si astiene dall’esprimere pubblicamente giudizi spregiativi sulla competenza professionale dei colleghi e/o qualsiasi giudizio che leda la dignità della persona e la reputazione professionale.
3. L’operatore di Biodanza SRTA può promuovere le proprie iniziative durante lo svolgimento di un’attività tenuta da un collega soltanto qualora abbia chiesto e ottenuto il suo consenso.
4. È auspicabile che l’operatore di Biodanza SRTA, in considerazione del valore della comunicazione interpersonale, faccia conoscere le proprie iniziative ai colleghi che operano nei luoghi dove lavora abitualmente, e ai colleghi che lavorano in località ove andrà a lavorare occasionalmente, soprattutto se gli abituali clienti dei colleghi che operano in loco saranno coinvolti nelle proposte del collega arrivato da fuori.

Art. 4. Collaborazione con operatori e professionisti di altre discipline

1. Nella collaborazione con operatori e professionisti di altre discipline, con enti, presidi medici, strutture socio-sanitarie e pedagogiche, l’operatore di Biodanza SRTA esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze prestando la propria opera in rigoroso rispetto della metodologia di Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda.

Art. 5. Rapporti con l’utenza e la committenza

1. Consenso informato. L’operatore di Biodanza SRTA, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Il consenso informato si basa sulla norma fondamentale del rispetto della persona e sui principi dell’autonomia in base alla quale ciascuno è libero di scegliere quello che ritiene meglio per la propria crescita individuale.
Il consenso informato riporta i dati dell’operatore di Biodanza SRTA e deve essere sottoscritto dall’utente che in questo modo certifica di essere idoneo all’attività fisica secondo le modalità del Codice Civile.
2. L’operatore di Biodanza SRTA presterà attenzione a utenti che dichiarino e/o mostrino particolari problematiche, avendo cura nel caso, di richiedere certificazione specialistica.
4. Nei casi di collaborazione con colleghi o altri operatori di discipline diverse, l’operatore di Biodanza SRTA può condividere solo le informazioni strettamente necessarie al miglioramento dello stato di benessere dell’utente che comunque deve rilasciare consenso.
5. L’operatore di Biodanza SRTA deve stimolare un atteggiamento attivo nell’utente scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.
6. Nell’esercizio della professione l’operatore di Biodanza SRTA crea un ambiente accogliente e sereno nel quale ogni utente possa sentirsi accettato.
7. L’operatore di Biodanza SRTA rispetta il percorso evolutivo di ciascuno e si comporta con equità manifestando la stessa disponibilità nei confronti di tutti.

Art. 6 Pubblicità

1. L’operatore di Biodanza SRTA, nella comunicazione delle proprie iniziative (depliant, pagine web, interviste ai media), presenta in modo corretto e adeguato la propria identità professionale nonché la propria formazione, esperienza e competenza evitando l’uso abusivo del termine Biodanza associato a città, provincia o regione; o associato ad altre discipline in modo equivoco e/o fuorviante sulla natura e I limiti della disciplina Biodanza rispetto ad altre discipline.
2. Lo stile della comunicazione deve essere ispirato a criteri di decoro professionale, di serietà metodologica, di osservanza dell’Orientamento Normativo di Rolando Toro Araneda e di tutela dell’immagine della professione.
3. L’operatore di Biodanza SRTA si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole, rinunciando a servirsi di qualifiche e/o titoli accademici che non gli competono.

Art. 7. Sanzioni

L’inosservanza degli obblighi specificati nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione che possano ledere la dignità, i principi, la coerenza della disciplina Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda saranno sanzionati secondo le procedure disciplinari previste nello Statuto. In particolare, il Collegio dei Probiviri gestirà le eventuali inosservanze e/o i possibili conflitti, proponendo le sanzioni da applicare.

Art. 8 Norme di attuazione

L’Associazione Internazione Professionale degli Operatori di Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda (AIPOB) si farà carico, con i suoi organi statutari (Assemblea, Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Comitato Tecnico Scientifico), di promuovere la conoscenza e l’osservanza delle norme del presente codice deontologico, curandone i necessari aggiornamenti.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Codice Deontologico entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 16/11/2013.